Conduzione dei generatori di vapore a 72 ore: come funziona e quando conviene

Non tutte le centrali a vapore richiedono un conduttore presente in ogni momento. La normativa tecnica consente, a precise condizioni, la sorveglianza senza assistenza continua fino a un massimo di 72 ore. Vediamo cosa prevede, cosa serve all’impianto e cosa cambia nella gestione quotidiana.

Chi gestisce una centrale a vapore in uno stabilimento industriale conosce bene il tema: la conduzione di un generatore deve essere affidata a personale abilitato, e la soluzione più nota è avere un conduttore sempre presente in centrale. È una soluzione solida, ma non è l’unica prevista dalla norma.

Per i generatori che rispondono a determinati requisiti, la specifica tecnica UNI/TS 11325-3 disciplina la sorveglianza sia con assistenza continua sia senza assistenza continua, fino a un massimo di 72 ore. È su questo schema che si fonda il servizio che offriamo ai nostri clienti.

Il quadro normativo di riferimento

Il perimetro è quello delle attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento destinate alla produzione di vapore d’acqua o di acqua surriscaldata a temperatura superiore a 110 °C, con pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar, che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329. Per queste attrezzature la UNI/TS 11325-3 definisce le modalità di sorveglianza. L’edizione di riferimento è quella del 2021, in vigore dal 4 novembre 2021 e sostitutiva della versione del 2018.

Accanto alla specifica tecnica c’è il tema dell’abilitazione del personale. Il D.M. 7 agosto 2020, n. 94 (Ministero del Lavoro, pubblicato nella G.U. n. 242 del 30 settembre 2020), emanato in attuazione dell’art. 73-bis del D.Lgs. 81/2008, ha riordinato la materia dei patentini per la conduzione dei generatori di vapore e dal 30 settembre 2021 ha abrogato il D.M. 1° marzo 1974. Ha introdotto un corso di formazione teorico-pratica obbligatorio per accedere all’esame, ha rimodulato il tirocinio, ha esteso la validità del patentino fino al compimento dei 70 anni e ha rivisto programmi, calendari e sedi d’esame.

Per evitare confusioni: la sorveglianza senza assistenza continua di cui parliamo qui è un regime di conduzione con persona addetta abilitata, che esegue visite periodiche. Non coincide con l’esonero dalla conduzione abilitata, previsto dallo stesso D.M. 94/2020 per alcune tipologie di generatori indicate nell’Allegato III, che segue una procedura distinta.

Una precisazione utile: la UNI/TS 11325-3 non copre tutti i casi. I generatori esclusi dal suo campo di applicazione sono trattati dalla UNI/TS 11325-10:2018, che prevede anch’essa la conduzione con e senza assistenza continua fino a 72 ore, ma per tipologie di generatori con caratteristiche diverse. Stabilire quale delle due si applichi è il primo passo di qualunque valutazione.

Cosa significa “senza assistenza continua”

Significa che il conduttore abilitato non deve essere fisicamente presente in centrale per tutto il tempo di funzionamento, ma effettua visite programmate con una cadenza che non supera le 72 ore. Non è un’esenzione dal controllo: è un modello di sorveglianza diverso, in cui la sicurezza è affidata in parte ai sistemi automatici dell’impianto e in parte a verifiche periodiche condotte da personale qualificato.

La norma distingue i regimi fino a 24 ore e fino a 72 ore, con controlli e prove differenziati per tipologia di generatore, per esempio a tubi da fumo oppure a tubi d’acqua. Più è lunga la finestra senza presenza, più è elevato il livello di automazione e di protezione richiesto all’impianto.

I requisiti dell’impianto

Non tutti i generatori sono idonei. In sintesi, per operare senza assistenza continua l’impianto deve avere queste caratteristiche:

  • Generatore automatico, progettato e certificato secondo la direttiva PED (recepita in Italia con il D.Lgs. 26/2016) per questo tipo di impiego, con sistemi di sicurezza che portano l’impianto in arresto sicuro in caso di anomalia.
  • Accensione e riaccensione manuali da parte della persona addetta, presente in centrale termica: l’avviamento non può essere automatico.
  • Monitoraggio automatico permanente dei parametri critici della qualità dell’acqua per il regime a 72 ore (in particolare conducibilità e durezza), con arresto automatico al superamento dei limiti. Le grandezze da monitorare e le soglie dipendono dal tipo di generatore.
  • Qualità dell’acqua di alimento e di caldaia conforme alle indicazioni del manuale del costruttore o alle norme tecniche di riferimento (UNI EN 12952-12 o UNI EN 12953-10, a seconda del tipo di generatore).
  • Documentazione: manuale di istruzioni e registro della sorveglianza, sul quale vengono annotati turni, controlli e analisi dell’acqua.

Sono requisiti stringenti, ed è giusto che lo siano: ogni verifica di idoneità parte dall’analisi dell’impianto reale, non da una regola generale.

Cosa si controlla a ogni visita

Ogni intervento segue un protocollo definito. Nel servizio che eroghiamo comprende le verifiche funzionali dei dispositivi di regolazione e sicurezza, le osservazioni sullo stato del generatore e della centrale, il controllo della fiamma e le analisi chimiche dell’acqua di alimentazione e dell’acqua di caldaia. Accanto ai controlli a ogni visita, la norma prevede nell’appendice A verifiche a cadenza più lunga (mensili, trimestrali, semestrali, annuali) sui dispositivi di sicurezza e sui componenti principali. I risultati confluiscono nel registro della sorveglianza, che costituisce la memoria documentale della conduzione.

72 ore e presidio fisso: il confronto

Non si tratta di scegliere un modello migliore in assoluto, ma quello adatto all’impianto. La tabella riassume le differenze principali.

AspettoPresidio fisso (assistenza continua)Sorveglianza fino a 72 ore
Presenza del conduttoreContinua, in centrale termica o in sala controlloVisite programmate a intervalli non superiori a 72 ore
Tipo di generatoreModalità generale di sorveglianzaSolo generatori automatici che rispondono ai requisiti della norma applicabile (UNI/TS 11325-3, oppure 11325-10 per quelli esclusi)
Impegno di personaleConduttori abilitati presenti con continuitàConduttori abilitati su visite pianificate, senza personale dedicato in organico
ControlliEseguiti dalla persona addetta durante la presenzaProve funzionali, controllo fiamma, analisi chimiche dell’acqua a ogni visita, più verifiche periodiche a cadenza maggiore

Quando conviene davvero

Il servizio a 72 ore è pensato per le realtà con generatori idonei che non vogliono, o non riescono, a mantenere in organico un conduttore abilitato. Reperire e mantenere in organico fuochisti patentati può essere un punto critico, e un servizio esterno permette di affrontarlo senza rinunciare alla conformità. Il vantaggio economico può essere rilevante, perché si evita il presidio fisso e si paga una sorveglianza programmata, ma va sempre calcolato sul caso concreto: dipende dal numero di generatori, dal regime di esercizio e dall’eventuale necessità di adeguare l’impianto ai requisiti.

Resta fermo un punto: affidare la conduzione a un fornitore qualificato non esaurisce gli obblighi di chi utilizza l’attrezzatura, che continua a rispondere dell’impianto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Titolo III, sulle attrezzature di lavoro), comprese le verifiche periodiche previste dal D.M. 329/2004 e dal D.M. 11 aprile 2011. La scelta del fornitore, la verifica della sua abilitazione e la corretta tenuta della documentazione fanno parte di questa responsabilità.

Da dove si parte

Il primo passo è l’analisi di idoneità: verificare se il generatore soddisfa i requisiti tecnici per la sorveglianza senza assistenza continua e quali eventuali adeguamenti servono. Cogevap opera dal 2013 nella conduzione di generatori di vapore con personale abilitato, è certificata ISO 9001 e svolge le visite secondo la UNI/TS 11325-3. Per capire se la vostra centrale può passare al regime a 72 ore, trovate tutti i dettagli nella pagina dedicata al servizio di conduzione a 72 ore, oppure potete contattarci per una valutazione sul vostro impianto.

Riferimenti normativi

  • D.M. 1 dicembre 2004, n. 329: regolamento per la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione.
  • UNI/TS 11325-3:2021: sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata.
  • UNI/TS 11325-10:2018: sorveglianza dei generatori esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3.
  • D.M. 7 agosto 2020, n. 94 (G.U. n. 242 del 30 settembre 2020): abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in attuazione dell’art. 73-bis del D.Lgs. 81/2008.
  • Direttiva 2014/68/UE (PED), attuata con D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26.
  • D.M. 11 aprile 2011: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro) e Allegato VII.

Conduzione e manutenzione di centrali termiche, generatori di vapore e impianti di climatizzazione per il settore industriale e civile. Nord Italia dal 2013.

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